CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L’ANNO   2010/2011
                                        
                                      
                                      IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E   DELLA RICERCA 
                                    VISTO l’art. 74, comma 5, del Decreto   Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Il   Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della   pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività   didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il   calendario delle festività e degli esami.”
                                        
                                      VISTO l’art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni   la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall’anno scolastico   2002/2003;
                                      
                                      RITENUTO che, ferma restando la delega sopra   richiamata, è propria del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la   competenza relativa:
                                      - alla determinazione, per l’intero territorio   nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa   nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui   all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio   2004,n.59);
                                      - alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della   data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio   di istruzione secondaria superiore;
                                      - alla determinazione del calendario   delle festività a rilevanza nazionale; 
                                      
                                      VISTO l’art. 74,   comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive   modificazioni, per il quale “Le attività didattiche, comprensive anche degli   scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo   compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese   di luglio degli esami di maturità”;
                                      
                                      VISTA l’ordinanza   ministeriale 5 agosto 2009, n.74 (“ Calendario scolastico nazionale per l‘anno   2009/2010”), in particolare l’art.4, concernente l’effettuazione di sessioni   speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte; 
                                      
                                      VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo   16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L'esame di   licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove   suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove   suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno   scolastico successivo”; 
                                      
                                      VISTO l’articolo 7, comma 2,   dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (“Educazione in età adulta -   Istruzione e formazione”), per il quale “Le prove d'esame, per coloro per i   quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di   licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi   non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti   finalizzati”; 
                                      
                                      ATTESA l’esigenza di procedere agli   adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico   2010/2011;
                                      
                                      ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale   della Pubblica Istruzione espresso nell’adunanza del 27 aprile   2010;
                                      
                                      RITENUTO di accogliere il citato parere del   Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell’adunanza del 27   aprile 2010, che attiene - a proposito dello svolgimento di sessioni speciali di   esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte - alla   introduzione della seguente previsione: “Ciascuna Istituzione Scolastica può   effettuare una sola sessione speciale di esami per l’anno scolastico”;
                                      
                                    
                                    O R D I N A
                                    Art. 1 – La   prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo   del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 
2010/2011, per l’intero territorio nazionale ed in sessione   ordinaria 
il giorno 20 giugno 2011, con inizio alle ore 8.30;   in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 27   giugno 2011 ed il giorno 2 settembre 2011, con inizio alle ore   8.30.
                                    
                                    
Art. 2 – L’esame di Stato conclusivo del primo   ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per   l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) può essere effettuato   in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi   dal Ministero. Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne gli   Uffici scolastici regionali e gli Uffici scolastici delle province autonome i   quali avranno cura di chiedere, al Ministero ed all’INVALSI, il testo della   prova scritta a carattere nazionale.
                                    
                                    
Art. 3 – L’esame di   Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado   per l’anno scolastico 
2010/2011 ha inizio, per l’intero   territorio nazionale, con la prima prova scritta, 
il giorno 22 giugno   2011, alle ore 8.30.
                                    La prima prova scritta suppletiva verrà svolta   il giorno 6 luglio 2011, alle ore 8.30. 
                                    
                                    
Art. 4 –   Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro   d’arte possono essere effettuate anche nel corso dell’anno scolastico. Ciò al   fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di   coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio.   L’individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa   alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali   e paritarie. Ciascuna Istituzione scolastica può effettuare una sola sessione   speciale di esami per l’anno scolastico. 
                                    
                                    
Art. 5 – Il   calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative   all’anno scolastico 
2010/2011, è il seguente: 
                                    
tutte le domeniche;
                                      il 1° novembre, festa di tutti i   Santi;
                                      l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
                                      il 25 dicembre Natale;
                                      il   26 dicembre (domenica);
                                      il 1° gennaio, Capodanno;
                                      il 6 gennaio   Epifania;
                                      il 25 aprile lunedì dopo Pasqua/ Anniversario della   Liberazione;
                                      il 1° maggio, festa del Lavoro (domenica);
                                      il 2 giugno, festa   nazionale della Repubblica;
                                      la festa del Santo Patrono.
                                    La   presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.